STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 3 marzo 2020

 

 

OGGETTO: Aliquote contribuzione Enasarco dal 2020.

 

 

Spettabile Azienda,

si ricorda che nel 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali, approvato dalla Fondazione Enasarco, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

 

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2020 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota contributiva

14,20%

14,65%

15,10%

15,55%

16,00%

16,50%

17,00%

Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

 

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta - per il 2020 - la percentuale del 8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

 

Massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

In data 19/02/2020 sul sito dell’Enasarco sono stati pubblicati i massimali per il 2020:

Periodo di riferimento

Plurimandatario

Monomandatario

MASSIMALI_Anno 2020

25.682,00 euro

(era 25.554,00 nel 2019)

38.523,00 euro

(era 38.331,00 nel 2019)

 

Minimali della contribuzione

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali per il 2020 è di 431 euro (107,75 euro a trimestre) per i plurimandatari e di 861 euro (215,25 euro a trimestre) per i monomandatari. Gli importi vengono annualmente rivalutati per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

 

Esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2020:

 

Provvigioni relative al mese di gennaio 2020, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del …….

Imponibile

1.000,00

Iva 22%

220,00

Totale fattura

1.220,00

Ritenuta Enasarco 8,50% su 1.000,00

-85,00

Ritenuta Irpef 23% su 500,00

-115,00

Netto a pagare

1.020,00

 

Scadenze di versamento

I versamenti verranno eseguiti nelle seguenti scadenze:

 

Trimestre di riferimento

Scadenza

I° trimestre (gennaio-marzo) 2020

20 maggio 2020

II° trimestre (aprile-giugno) 2020

20 agosto 2020

III° trimestre (luglio-settembre) 2020

20 novembre 2020

IV° trimestre (ottobre-dicembre) 2020

20 febbraio 2021

 

Ritenuta ridotta per gli agenti che si avvalgono di collaboratori

Sempre in tema di agenti di commercio, è utile segnalare come il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) abbia modificato la cadenza annuale della comunicazione per avvalersi della ritenuta ridotta sulle provvigioni in presenza di dipendenti o collaboratori. Da allora la dichiarazione prodotta (a mezzo raccomandata, o pec) sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, senza necessità di essere annualmente ripresentata.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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